Il balcone aggettante è, in linea generale, di proprietà del titolare dell'unità immobiliare cui serve. Lo stesso si compone di vari elementi, tra i quali il frontalino, ossia il rivestimento del fronte del balcone aggettante la cui natura, condominiale o meno, rappresenta invece una questione piuttosto dibattuta in giurisprudenza. Non c’è, insomma , unanimità di vedute in merito.
(Tribunale di Varese, sentenza n. 695 del 24/09/2018)
Alcuni condomini citavano in giudizio altri condomini per avere installato una canna di esalazione fumi di cottura sulla facciata fronte strada orientata a sud del fabbricato condominiale. Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rimozione del manufatto ed al ripristino dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni subiti "per violazione dei diritti di proprietario esclusivo e di condominio".
L’art. 659 c.p. prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Affinché si possa parlare di rumori "molesti" tali da configurare il reato in questione, gli stessi devono comportare un disturbo di una cerchia "indeterminata" di persone e provocare una lesione o un pericolo per la pubblica tranquillità.