Amministrazioni condominiali

Una moderna gestione che aiuta a governare la complessità

01

Rappresentanza Legale


L'art. 1131, ai commi primo e secondo, del codice civile dice che: "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto".

02

Tenuta Contabilità

La riforma prevede, tra le attribuzioni dell’amministratore, la tenuta dei quattro registri condominiali: il registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell’amministratore, il registro di contabilità.
Quest’ultimo consiste in un libro cassa, nel quale il mandatario deve annotare in ordine cronologico tutti i movimenti in entrata ed in uscita; la registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni da quello dell’effettuazione del movimento; è possibile la tenuta con modalità informatizzate.

03

Assemblea Ordinaria

Va tenuta almeno un’assemblea ordinaria annuale, in cui si decida perlomeno su tre argomenti: la nomina o la riconferma dell’amministratore, l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno passato (detto più propriamente “rendiconto”)e di quello preventivo per quello futuro. E’ l’occasione anche per la nomina dei rappresentanti del consiglio di condominio (non obbligatoria, però).

04

Rendiconto Condominiale

Il rendiconto è un documento che annualmente l'amministratore deve redigere per certificare le condizioni economiche e finanziarie del condominio e che va approvato dall'assemblea condominiale. Costituisce il presupposto per la ripartizione delle spese tra i condomini. La mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consente ai condomini di chiedere la revoca dell'amministratore.

05

Riscossione quote condominiali

La riforma del condominio, introdotta dalla L. 220/2012, ha apportato modifiche rilevanti alla disciplina della riscossione dei contributi condominiali. La norma cardine in materia è l’articolo 63 disp. att. c.c., che, nel suo nuovo testo prevede che «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri  condòmini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

06

Manutenzione

L’art.  1130  c.c.,  rubricato “attribuzioni  dell’amministratore”,  nei  suoi  primi,  e  più risalenti, quattro punti dell’elenco poi notevolmente ampliato dalla Riforma del 2012,  affida all’amministratore il compito di: a) eseguirele deliberazionidell'assembleadei  condomini  e  curare  l’osservanza del regolamento; b)  disciplinare  l'uso  delle  cose  e  dei  servizi  comuni  così  da  assicurare  il godimento a ciascuno dei) partecipanti al condominio; c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.In particolare, l’obbligo di eseguiregli atti  conservatividei  diritti  inerenti  alle parti  comuni  dell'edificio,  si  intende  riferito  ai  soli  atti  materiali  (riparazioni  di  muri portanti,  di  tetti  e  lastrici)  e  giudiziali  (azioni  contro  comportamenti  illeciti  posti  in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile.

Altre prestazioni ordinarie

  • Riscossione quote condominiali

  • Cura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

  • Conservazione dell'archivio dei documenti per i tempi previsti dalla legge.

  • Tenuta di rapporti con le proprietà contigue.

  • Polizze assicurative

  • Avvisi di pagamento e gestione delle morosità

  • Adempimenti fiscali

  • Coordinamento dell'uso delle cose comuni

Prestazioni aggiuntive

  • Ripartizione spese tra proprietario e inquilino

  • Redazione o modifica del Regolamento di Condominio

  • Redazione o revisione Tabelle millesimali

  • Certificazioni energetiche e pratiche ENEA.

  • Pratiche per Agevolazioni e Detrazioni Fiscali

  • Pratiche catastali

  • Pratiche assicurative per rimborso danni

FAQ

  • Il rappresentante deve essere nominato ogni volta che viene indetta un’assemblea (per la gestione ordinaria o la nomina dell’amministratore) ?

    (Art. 67 disp. att. c.c. – art. 1136 c.c.)
    Il terzo comma dell’articolo 67 disp. att. c.c. prevede che quando, nel supercondominio, il numero dei partecipanti è superiore a 60, ciascun condominio deve nominare, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno due terzi del valore dell'edificio (art. 1136, quinto comma, c.c.), il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell’amministratore.
    Con l’entrata in vigore di detta norma ci si è chiesti se è necessario nominare il rappresentante ogni volta che occorre partecipare a un assemblea per la gestione ordinaria o nomina dell’amministratore del supercondominio o se la nomina possa essere fatta una sola volta per tutte le future assemblee.
    L’indirizzo dominante propende per la seconda soluzione ossia che, una volta nominato, il rappresentante conservi la carica fino a diversa volontà dei rappresentati o del rappresentante stesso (revoca o dimissioni) per varie ragioni:
    1. la nomina ad hoc per ciascuna assemblea si scontrerebbe con la difficoltà di convocare, per tempo, l’assemblea dei singoli condomini (o il giudice se si dovesse ricorrere alla nomina in via giudiziale);
    2. poiché l’avviso di convocazione deve essere inviato ai soli rappresentanti è evidente che questi debbano già essere stati nominati.
    Non mancano comunque interpretazioni divergenti in base alle quali la durata dev'essere riferita necessariamente all'annualità, cioè per il periodo riferito alla gestione condominiale.

  • La carica di rappresentante è onerosa?

    (Art. 1709 c.c.)
    Se nella delibera di nomina non vi è alcun riferimento alla remunerazione, poiché anche al rappresentante si applica la normativa sul mandato, l’incarico si presume oneroso ai sensi dell’articolo 1709 c.c..
    L’incarico può essere anche conferito a titolo gratuito ma, in questo caso, è necessario un espresso riferimento nella stessa delibera di nomina.

  • Il rappresentante può farsi sostituire?

    (Art. 1717 c.c.)
    Poiché anche al rappresentante si applica la normativa sul mandato troverà applicazione l'art.1717 c.c. ( sostituto del mandatario).
    Al primo e secondo comma è stabilito che:
    "Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
    Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta".
    Pertanto, se il rappresentante non è stato autorizzato a farsi sostituire, potrà comunque farlo, ma poi risponderà dell'operato del suo sostituto.

  • Come avviene la convocazione dell’assemblea di supercondominio?

    Con la riforma del condominio per convocare l’assemblea è necessario distinguere tre diverse situazioni a seconda del numero dei partecipanti e delle materie da trattare:
    1. se il numero dei partecipanti è inferiore a 60 le regole di convocazione sono quelle abituali (sia se la materia da trattare è di ordinaria amministrazione, sia se di straordinaria amministrazione)
    ossia la convocazione va fatta a tutti i singoli proprietari. Nel caso in cui una singola unità abitativa è in comproprietà deve essere nominato un rappresentante comune, ma solo per la partecipazione in assemblea;
    2. se il numero dei partecipanti è superiore a 60 e le materie da trattare sono relative all'ordinaria amministrazione o alla nomina dell'amministratore, il singolo edifico deve nominare un
    rappresentante comune. L'amministratore del supercondominio dovrà inviare la convocazione a ciascun rappresentante il quale parteciperà all’assemblea per conto del condominio. Il rappresentante comunica tempestivamente all'amministratore del proprio condominio l'ordine
    del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti. L'amministratore poi riferisce in assemblea;
    3. se il numero dei partecipanti è superiore a 60 e le materie da trattare sono relative alla straordinaria amministrazione, la convocazione deve essere inviata e ricevuta da tutti i singoli
    proprietari e la partecipazione all'assemblea è riconosciuta a tutti i singoli proprietari (nel caso in cui una singola unità abitativa è in comproprietà deve essere nominato un rappresentante
    comune, ma solo per la partecipazione in assemblea).

  • Il sottosuolo di un edificio condominiale è considerato un bene comune?

    Il sottosuolo, inteso come l’area al di sotto dell’edificio condominiale su cui posano le fondamenta dello stesso, pur non essendo indicato espressamente nell’art. 1117 c.c. (Parti comuni dell’edificio), deve essere considerato, vista la funzione di sostegno che contribuisce a svolgere per
    la stabilità dell’edificio, di proprietà comune in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini.

  • Dove vanno installate le cassette postali in un condominio?

    (Decreto Ministeriale del 09/04/2001 - decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 1/10/2008 )
    Il capo V del Decreto Ministeriale del 09/04/2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2001 ( il cui contenuto è stato riproposto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 1/10/2008 ) del Ministero delle Comunicazioni stabilisce che a ogni domicilio debba corrispondere una cassetta postale.
    Ogni cassetta postale è di proprietà esclusiva anche se tutti gli elementi del casellario sono riuniti in un unico blocco. Pertanto nessuno può installare dove vuole la propria cassetta se abita in un condominio, ma deve essere realizzato un unico blocco dividendolo in singole unità.
    All’art. 45 del decreto del 2001, relativamente alle cassette postali, si afferma che “per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere”.
    “…lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso”.
    All’art. 47 del decreto citato denominato “Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d’impresa” si afferma che “negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso”.
    All’art. 46 denominato “Ubicazione” si precisa che “le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione”.
    Pertanto, salvo accordi con l’ufficio postale di distribuzione locale, la cassetta postale condominiale deve essere collocata all’esterno del palazzo così da consentire facile accesso al portalettere il quale deve essere in grado di accedere alle cassette senza essere costretto a
    bussare o accedere alla proprietà privata.

  • Come avviene la ripartizione delle spese per le cassette postali?

    Occorre distinguere tra costi dell’acquisto e dell’installazione delle cassette postali e costi per la sostituzione o riparazione della singola cassetta.
    Nel primo caso le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini in parti uguali.
    Invece, nel caso in cui sia necessario sostituire la singola cassetta o ripararla o duplicare la chiave, i costi sono a carico del singolo proprietario. La cassetta postale deve essere, infatti, considerata un "bene personale" del condomino.

  • A chi spetta la manutenzione degli alberi?

    Gli alberi presenti nelle parti comuni dell’edificio condominiale sono di proprietà di tutti i condomini.
    Questa regola presenta due eccezioni:
    a) una diversa disposizione nell’atto d’acquisto o nel regolamento condominiale contrattuale;
    b) la piantumazione ad opera del condomino su una parte di giardino comune (salvo l’acquisto dell’albero da parte del condominio per accessione per impossibilità di procedere alla separazione senza danni).
    Nel caso di piantumazione ad opera del condomino su una parte di giardino comune, trattasi d’uso individuale d’una parte comune. In merito la Corte di Cassazione ha affermato che “ il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (art. 1102). Nella specie la Corte d'appello è giunta alla conclusione - argomentata ed immune da vizi logici e giuridici - che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell'area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso” (Cass. 9 febbraio 2011 n. 3188).
    In tali casi l’albero resta di proprietà individuale pertanto la manutenzione dello stesso e l’eventuale abbattimento resta a carico del singolo condomino.

  • quale maggioranza è richiesta per l’abbattimento di alberi condominiali?

    (Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 478 del 06/02/2008 - Corte di Cassazione con la sentenza n.23937 del 27/12/2012)
    La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 478 del 06/02/2008 (una delle poche sentenze in materia) ha affermato che: “l’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di
    approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore”.
    Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; quelle che ne alterino il decoro architettonico e quelle che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento di un solo condomino.
    Le innovazioni vietate possono essere attuate solo con il consenso di tutti i condomini.
    L'esecuzione, difatti, su di una parte comune dell’edificio condominiale, di opere od innovazioni non consentite, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1120 cod. civ., dà diritto agli altri condomini di ottenere la rimessione in pristino.
    L'abbattimento di un albero, quindi, in quanto distruzione di un bene comune rappresenta un'ipotesi di innovazione vietata come tale necessitante del consenso di tutti i condòmini.
    Ne discende che nel caso di mancato rispetto dell’unanimità di legge, la delibera assembleare che abbia previsto l’abbattimento è nulla e, quindi, impugnabile in ogni tempo.
    In materia si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23937 del 27/12/2012.
    La Corte ha affermato che l'abbattimento di un albero è un'innovazione la cui deliberazione dev'essere assunta con le maggioranze prescritte dalla legge.
    La delibera deve concorrere al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni e non deve:
    1. recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato;
    2. alterne il decoro architettonico;
    3. rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
    Occorre, comunque, prima di procedere con l’abbattimento, tener conto anche di eventuali vincoli derivanti da norme poste a tutela del paesaggio e dell'ambiente o nel regolamento edilizio del proprio Comune.
    Nel caso in cui l’abbattimento di uno o più alberi sia urgente e quindi sia necessario procedere con un rapido intervento (che mal si concilia con i tempi di convocazione dell’assemblea), l’amministratore del condominio può procedere autonomamente all’abbattimento e riferire
    dell’accaduto nella successiva assemblea. Ai sensi dell’art. 1135 c.c. infatti: “ l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.

  • Cosa significa Regolamento di Condominio approvato all’unanimità?

    L’unanimità nell’approvazione del regolamento di condominio può essere raggiunta in due modi distinti:
    1. Regolamento assembleare: è il Regolamento approvato in assemblea da tutti i condomini. All’assemblea devono partecipare tutti i condomini e tutti devono manifestare consenso quindi non devono esserci né astenuti, né assenti, né contrari;
    2. Regolamento contrattuale: è il Regolamento predisposto dall’originario costruttore o unico proprietario e accettato da ogni singolo acquirente al momento del rogito notarile. Questo tipo di Regolamento vincola anche i successivi acquirenti.

  • E’ possibile chiedere la dispensa dal pagamento delle spese condominiali in caso di appartamento non abitato?

    L'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali è dovuto per il sol fatto d'essere proprietari dell'unità immobiliare, indipendentemente dal fatto di abitarvi o meno.
    Le spese condominiali sono spese necessarie alla conservazione e alla gestione del condominio e, pertanto, sono dovute a prescindere dal fatto che si abiti o meno nell’appartamento.
    Quindi , salvo il consenso di tutti i condomini, non è possibile chiedere la riduzione della quota delle spese condominiali.

  • Per impugnare la delibera assunta con il voto dell’amministratore delegato da un condomino, è necessario dimostrare il conflitto di interesse?

    (Art. 67 dis. att. c.c)
    L’art. 67 disp. att. c.c. dispone che ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
    Il comma 5 di detto articolo, a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma n. 220/2012 dispone il divieto assoluto di delega all'amministratore.
    Ne deriva che la violazione di detto divieto rende la delibera annullabile e impugnabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. Il condomino che agisce per l'annullamento dovrà dimostrare che la delibera è stata illegittimamente votata dall'amministratore e che tale voto è stato determinante per l'approvazione.
    Non è più necessario, invece, dimostrare la situazione di conflitto, in quando l'invalidità è legata esclusivamente alla violazione del divieto di delega.

  • Il condomino moroso può chiedere il risarcimento danni se nella bacheca condominiale vengono indicati i dati relativi alla propria morosità?

    (Art. 11 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) - Tribunale di Taranto, sentenza pubblicata in data 29/04/2016)
    La divulgazione dei dati personali deve avvenire con le modalità di cui all'art. 11 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e, pertanto: “a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”.
    Nelle bacheche condominiali possono essere affissi avvisi di carattere generale (ad esempio anomalie o mancato funzionamento degli impianti), ma non comunicazioni che riguardino dati personali dei singoli condomini.
    Non si possono appendere sulla bacheca i nomi di chi non ha pagato le quote condominiali, salvo che la bacheca sia collocata in un luogo chiuso al pubblico, non accessibile agli estranei, di cui solo i condomini ne hanno le chiavi ed a cui soltanto possono accedere.
    Diversamente il condomino moroso può chiedere la rimozione dalla bacheca dei dati relativi alla propria morosità ed il risarcimento del danno.
    Resta salvo, ovviamente, il diritto di ciascuno dei condomini,  nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo, di sapere dall’amministratore, sia facendone espressa richiesta che in assemblea (salvo vi partecipino estranei), i nomi di chi risulta moroso.
    Il Tribunale di Taranto, con la sentenza pubblicata in data 29 aprile 2016, conformemente all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che: “l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”.
    L'amministratore di condominio, pertanto, deve utilizzare tutte le necessarie precauzioni affinché detti dati non vengano visionati da soggetti estranei al condominio.

  • Quando si prescrivono i canoni di locazione e gli oneri condominiali?

    Il provvedimento normativo così detto “Taglia-leggi” (d.l. 25.06.08 n. 112 art. 24 convertito con legge 6.08.08 n. 133) ha definitivamente abrogato la vecchia disposizione, riguardante ancora il regime di proroga dei contratti di locazione (ante equo canone), consistente nella Legge 22.12.1973 n. 841 art. 6.
    L’ art. 6 della predetta Legge al comma 4 prevedeva che “il diritto al rimborso delle spese sostenuto dal locatore per la fornitura di servizio a carico, per contratti del conduttore si prescrive nel termine di due anni”.
    Quindi questo quanto avveniva usualmente:
    1. Nel rapporto tra locatore e conduttore, il termine prescrizionale per il pagamento degli oneri condominiali era limitato a due anni;
    2. nel rapporto tra singolo condomino ed amministrazione condominiale, applicandosi l’articolo 2948 n. 4 c.c., il termine prescrizionale era quello ordinario di 5 anni.
    Con l’entrata in vigore della norma è stata pertanto ripristinata l’equiparazione dei due termini prescrizionali tra locatore/conduttore e condomino/condominio.
    A decorrere, quindi, dalla data del 22/12/2008 si applica la normativa generale dettata dall’articolo 2948, n. 4, del codice civile, che prevede il termine di prescrizione quinquennale.

  • Cosa si intende per “trasparenza” nella gestione condominiale?

    Il principio della trasparenza nella gestione condominiale ha diverse applicazioni e, in particolare si estende a:

    1. informazioni a cui può accedere il singolo condomino
    Il singolo condomino, oltre alle informazioni che lo riguardano può conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all’amministratore. Per ottenere le informazioni relative alla gestione del condominio non è necessario il consenso dei condòmini interessati.
    Il condomino può, inoltre, conoscere le spese e le morosità degli altri proprietari, sia in ambito assembleare, sia facendone espressa richiesta all'amministratore. Il diritto di trasparenza non significa che si possano divulgare a terzi informazioni sulle spese o sulle morosità dei condomini, fatta eccezione che per i creditori del condominio ai quali l'amministratore è obbligato, se ne fanno richiesta, a comunicare i dati dei condomini morosi (art. 63 disp. att. c.c.).

    2. conto corrente condominiale
    L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio stesso. Ogni condomino ha diritto di chiedere, per il tramite dell’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della  rendicontazione periodica.

  • Possono partecipare all’assemblea persone estranee al condominio?

    Si, in determinati casi possono partecipare all’assemblea anche soggetti diversi dai condòmini.
    E’ il caso, ad esempio, dei tecnici o consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere oppure alle ipotesi di presenza degli inquilini in relazione alla discussione di particolari questioni (ad esempio le spese del riscaldamento).
    Tali soggetti, però, qualora l’assemblea condominiale ne ritenga necessaria la presenza, possono rimanere solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto all’ordine del giorno per il quale è richiesta la consulenza.

  • Il consenso dei partecipanti all’assemblea per la videoregistrazione della stessa come deve essere espletato?

    L’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti.
    Questo quanto disposto dal il Garante per la protezione dei dati personali con una propria guida intitolata “Il condominio e la Privacy”.
    Tale consenso deve essere unanime.
    E’ bene che il verbale specifichi in anticipo che la riunione viene registrata e che il consenso sia espresso in forma scritta con la firma sul verbale di tuti i partecipanti all’assemblea. Trattasi di una precauzione che , in realtà, non è richiesta dalla legge, ma che impedirà eventuali contestazioni successive.

  • Quando entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica?

    (DL n. 119 del 23.10.2018)
    Il DL n. 119 del 23.10.2018 ha confermato l'entrata in vigore, a decorrere dal prossimo 01.01.2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti privati (fatta eccezione per contribuenti minimi, forfetari e agricoltori esonerati).
    Gli amministratori di condominio, a partire dalla predetta data (e salvo le ipotesi di esonero), dovranno procedere all'invio delle fatture utilizzando il Sistema di Interscambio, utilizzando i servizi messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate o sistemi web service elaborati da privati. Gli stessi potranno inoltre ricevere le fatture elettroniche dei condomini amministrati accedendo all'apposita sezione "Fatture e Corrispettivi", oppure registrando la documentazione cartacea / analogica consegnata dal cedente / prestatore contestualmente all'emissione della fattura elettronica.