Camminare con i tacchi in casa

L’art. 659 c.p. prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti
sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba
le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Affinché si possa parlare di rumori "molesti" tali da configurare il reato in questione, gli stessi
devono comportare un disturbo di una cerchia "indeterminata" di persone e provocare una
lesione o un pericolo per la pubblica tranquillità.


Il fatto
Alcuni condomini sporgevano denuncia, per disturbo della quiete e del riposo delle persone,
contro madre e figlie che erano solite camminare continuamente nel proprio appartamento con
scarpe col tacco, creando disagi agli inquilini dell’appartamento al piano inferiore.
La situazione non migliorava neanche a seguito dell’intervento dell'amministratore condominiale.
La Procura di Vicenza condanna madre e figlie al pagamento di una sanzione di euro 500
nonostante la giurisprudenza sia unanime nel ritenere che in ambito condominiale i rumori non
solo devono arrecare disturbo alla quiete degli occupanti gli appartamenti superiori o inferiori, ma
anche interessare una parte più ragguardevole degli occupanti gli appartamenti in condominio.