Installazione canna fumaria in condominio
(Tribunale di Varese, sentenza n. 695 del 24/09/2018)
Alcuni condomini citavano in giudizio altri condomini per avere installato una canna di esalazione
fumi di cottura sulla facciata fronte strada orientata a sud del fabbricato condominiale.
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rimozione del manufatto
ed al ripristino dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni subiti "per violazione dei diritti di
proprietario esclusivo e di condominio".
Il giudice adito chiedeva al CTU di accertare l'uso per il quale era stata apposta la canna fumaria e
se la stessa, in aderenza al muro della facciata condominiale, determinasse una apprezzabile
alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio , oltre a una eventuale violazione
delle distanze legali o, ancora, una incidenza negativa sul decoro architettonico, l'estetica o la
staticità del fabbricato.
I condomini convenuti rilevavano la propria carenza di legittimazione passiva dovendo essere
ritenuto legittimato a stare in giudizio il solo amministratore a nome del Condominio.
Il Tribunale respinge le domande degli attori.
In merito alla legittimazione passiva dei convenuti, ai sensi dell’art. 1131 c.c., l'amministratore ha
la rappresenta dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi per
qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio e le azioni reali.
Nel caso di specie l'installazione di una canna fumaria sulla facciata dell'edificio era stata decisa dal
Condominio tramite delibera assembleare e, quindi il condominio stesso, in persona
dell'amministratore e non i singoli deve essere chiamato a risponderne in giudizio.
La sentenza in oggetto riporta alcune precedenti decisioni della Suprema corte che avevano
stabilito "in tema di condominio di edifici spetta all'amministratore la legittimazione passiva per
qualunque azione abbia ad oggetto parti comuni dello stabile condominiale (sentenza n. 133/2017)
e "…premessa la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per qualunque azione
abbia ad oggetto parti comuni dello stabile condominiale…." (sentenza n. 4871/2014).
In merito alla rimozione della canna fumaria, a seguito delle risultanze della CTU era emerso come
l'installazione della canna fumaria era avvenuta nel pieno rispetto delle regole. La domanda degli
attori di demolizione del manufatto viene, quindi, respinta.
Il Tribunale ricorda che per giurisprudenza costante l'appoggio di una canna fumaria al muro di un
edificio condominiale consiste in una modifica che ciascun condomino può apportare a sue spese
e cura purché non impedisca agli altri di farne paritetico uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e
sicurezza del decoro architettonico e non ne alteri il decoro architettonico.